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Superbonus 110%: proroga, novità e chiarimenti

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Superbonus 110%: arriva la proroga con importanti novità e chiarimenti. Il Superbonus 110%, infatti, è stato prorogato fino al 2022. L’agevolazione fiscale per riqualificare il patrimonio immobiliare è entrata nella Manovra 2021 (Legge di Bilancio) con qualche novità. L’anno si chiude, quindi, con alcune implementazioni alle agevolazioni fiscali oltre a qualche modifica alla disciplina degli incentivi.  

L’impianto della misura resta lo stesso, ma il tempo per eseguire i lavori di efficentamento energetico è esteso fino a giungo 2022.  Inoltre, tra le novità compare anche la possibilità di applicare la detrazione fiscale agli interventi per la coibentazione del tetto e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

In questi giorni è arrivata anche una circolare dell’Agenzie delle Entrate che fornisce una serie di chiarimenti anche sulle principali novità introdotte dal decreto Agosto, soggetti beneficiari, tipologie di immobili ammessi, interventi e limiti di spesa, oltre ad una serie di altre informazioni specifiche (clicca qui per scaricare la circolare).  Infine, viene fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle entrate per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in base ai chiarimenti forniti e si fa riserva di integrare l’elenco al verificarsi di fattispecie non esaminate.

Principali novità introdotte dal decreto Agosto

Al fine di tener conto di alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione del Superbonus e delle richieste da parte degli operatori del settore, con lo scopo di semplificare e rendere più fruibile il beneficio, spiega l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto di apportare le seguenti modifiche all’articolo 119 del decreto Rilancio.

In primo luogo, il decreto Agosto ha introdotto il comma 1-bis al fine di chiarire la nozione di «accesso autonomo dall’esterno». In base a tale disposizione, per accesso autonomo dall’esterno «si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».

Con il successivo comma 1-ter si stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo [previsto per gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

Il comma 4-ter dispone che i «limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

Il comma 9-bis interviene in tema di assemblee condominiali, stabilendo che le deliberazioni «aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».

Il comma 13-ter, infine, prevede che «Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

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